Italy 6 June 2002 Corte di Cassazione [Supreme Court] (Jazbinsek GmbH v. Piberplast S.p.A.)
[Cite as: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020606i3.html]
DATE OF DECISION:
JURISDICTION:
TRIBUNAL:
JUDGE(S):
CASE NUMBER/DOCKET NUMBER: n. 8224
CASE NAME:
CASE HISTORY: Unavailable
SELLER'S COUNTRY: German (defendant)
BUYER'S COUNTRY: Italy (plaintiff)
GOODS INVOLVED: Installation of industrial machinery
ITALY: Corte di Cassazione 6 June 2002
Case law on UNCITRAL texts (CLOUT) abstract no. 728
Reproduced with permission of UNCITRAL
The case concerned a contract between an Italian buyer and a German seller for the sale of industrial machinery to be installed by the latter in Italy and intended to speed up the production of plastic cans for food products. Since, upon installation, the machinery resulted to be different from the design agreed in the terms of contract and seriously defective, the buyer sued the seller before the district Court of Milan and obtained in first instance avoidance of contract and restoration of down payment, besides interests and damages. The seller appealed against the decision objecting that the Italian judge had no jurisdiction to hear the case; however the Court of Appeal confirmed its jurisdiction on the ground that: (1) by virtue of article 5.1 of the 1968 Brussels Convention, a defendant with domicile in a contracting State may be sued in another contracting States where the obligation is to be performed; (2) according to article 31(a) CISG - which was deemed applicable to the case by virtue of article 3.2 Brussels Convention -, the place of performance of the obligation was to be intended as the place of delivery of the goods, i.e. Italy. The seller decided to refer the issue to the Italian Supreme Court.
In deciding the case, the Court, relying both on its previous case-law (Cass. Civ. Sez. Un. n. 58, 10 March 2000) and that of the European Court of Justice (case C- 440/97, 28 Sept. 1999), argued that, in order to correctly solve the issue of the competing jurisdictions, the place of performance was to be determined in accordance with the law regulating the obligation under the rules of conflict to be applied by the deciding judge. However, the Court found that: (1) the CISG was not applicable to the case as the contractual clauses to install the machinery at buyer's factory and to train his workers made clear that the contract was not an international sale of goods in the meaning of article 3 CISG; (2) in accordance with article 4.1 of the 1980 Rome Convention, the law regulating the obligation was to be deemed that of the country with which the contract presented the stricter connection (in this case, according to the Court, this was Italy). In the Court's opinion, since the contractual obligations were not exhausted by the mere handing over of the good to the career, but implied the assemblage of the machinery at the buyer's factory and the training of his employees, according to the Italian law, the place of performance was to be considered Italy and, as a consequence, the Italian judge had jurisdiction to hear the case.
Go to Case Table of ContentsAPPLICATION OF CISG: No
APPLICABLE CISG PROVISIONS AND ISSUES
Key CISG provisions at issue:
Classification of issues using UNCITRAL classification code numbers:
3B [Services preponderant part of obligation]
Descriptors:
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Original language (Italian): Text presented below; see also Jurisdata (database)
Translation: Unavailable
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Go to Case Table of ContentsCassazione civile , sez. un., 06 giugno 2002, n. 8224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere - pro-tempore, La PIBERPLAST s.p.a., di nazionalità italiana, avente sede in Voghera, con atto
del 14 febbraio 1995, citò dinanzi al tribunale di detto centro lombardo la
Jazbinsek GMBH, di nazionalità tedesca: sul dedotto presupposto che nel luglio
del 1993 aveva "ordinato" alla convenuta un macchinario denominato
"dispositivo di prelevamento ed impilamento per 3 + 3 contenitori per stampo"
da affiancare ad una pressa di marca Fahr - Bucher nella quale sarebbe stato
montato uno stampo per contenitori plastici, denunciando che tale dispositivo,
funzionalmente destinato a meccanizzare ed accelerare la produzione di
contenitori di plastica per yogurt, era risultato difforme dal disegno, a suo
tempo, inviato dalla venditrice e gravemente difettoso, chiese che, previa
risoluzione del contratto revocato in discussione "per fatto e colpa" della
controparte, questa venisse condannata a restituirle l'acconto del prezzo
versatole ed a pagarle, per il titolo in argomento, d.m. 61.200 con gli interessi
correlativi, nonché a risarcirle il danno arrecatole. Il tribunale, con sentenza non
definitiva resa il 16 aprile 1996 nel contraddittorio della summenzionata
JAZBINSEK GMBH - la quale aveva prospettato la carenza di giurisdizione del
giudice italiano in ordine alla vertenza ex adverso istituita e la riducibilità di tale
vertenza nella sfera di giurisdizione del giudice tedesco dichiarò la giurisdizione
del giudice italiano. 1) - la JAZBINSEK GMBH, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso -
deducendo "insussistenza della giurisdizione italiana" e riscontrabilità nella
sentenza impugnata di "violazione dell'art. 360 c.p.c., 1^ comma nr. 1 e nr. 3
e 5, in relazione all'art. 21 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui
contratti di vendita internazionale di merci, dell'art. 4, commi nr. 1 e 2 della
Convenzione di Roma del 19.06.80 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, degli artt. 270 4^ comma e 269 B.G.B." -, assume avere il giudice
del merito errato, sotto diversi profili, nell'individuare nel giudice italiano, invece
che in quello tedesco, il giudice giurisdizionalmente competente in ordine
all'esaminata vertenza.
2) - La PIBERPLAST s.p.a., per contrastare le critiche come sopra mosse dalla
controparte alla contestata sentenza della Corte d'appello di Milano, deduce
che, essendo "punto pacifico della presente causa quello per cui, trattandosi di
una controversia instaurata fra due società appartenenti a Stati che hanno
ratificato la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, la giurisdizione deve
essere accertata secondo il disposto dell'art. 5, comma 1 n. 1, che individua
come criterio di collegamento per le obbligazioni contrattuali il luogo dove
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata, o deve essere, eseguita",
"l'accertamento del luogo dove l'obbligazione è stata, o deve essere, eseguita
passa attraverso la soluzione di due questioni preliminari: che cosa si intende
per obbligazione dedotta in giudizio e quale legge (sia da) applicare per
individuare il luogo" cennato.
3) - Ai fini della pronuncia sui confliggenti assunti illustrati e sulla questione di
giurisdizione con essi posta, soccorrono le seguenti considerazioni.
A) - La contestata giurisdizione italiana sussiste, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
L. 31.5.1995 n. 218, in base ai criteri ricavabili dalla convenzione concernente
la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 e resa esecutiva in Italia
con L. 21.4.1971 n. 804. B) - Prima di concludere, si rendono opportune alcune puntualizzazioni.
a) - Non risulta documentato che la PIBERPLAST s.p.a., odierna
controricorrente, abbia convenuto di applicare al contratto la legge germanica:
sono inconferenti, consequenzialmente, gli assunti della ricorrente circa la
disciplina contenuta nel codice civile tedesco in ordine alla regolamentazione
delle obbligazioni del genere di quelle considerate.
b) - Non rilevano neppure le deduzioni circa la ipotizzata, applicabilità al caso
esaminato della normazione di cui alla convenzione delle Nazioni unite sui
contratti di vendita internazionale di beni mobili adottata in Vienna l'11 aprile
1980 e ratificata in Italia con L. 11.12.1985 n. 765, posto che, siccome più
sopra evidenziato, nella fattispecie l'obbligazione della alienante non si esauriva
con l'esecuzione pura e semplice della pattuita consegna.
c) - Parimenti inconsistente si rileva il richiamo fatto dalla ricorrente ad altre
clausole contrattuali - diverse da quelle contemplanti il suo obbligo di installare
e di mettere fattualmente in funzione la macchina negoziata in Voghera, presso
la compratrice - essendo da escludere che tali pattuizioni abbiano tolto valenza,
ai fini in discorso, agli impegni di cui sub A) negozialmente assunti dalla venditrice.
C) - Corollario delle considerazioni fin qui sviluppate è che il ricorso va ravvisato
destituito di fondamento e deve essere rigettato, dichiarando la giurisdizione del
giudice italiano sulla discussa vertenza.
4) - Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al
dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, e
condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in euro 114,00, oltre euro
2.065,82 di onorari.Case text
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
SEZIONI UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott.
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JAZBINSEK GMBH, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo
studio dell'avvocato ALFONSO PICONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato REINHARD GEBHARD, giusta procura speciale del Notaio
dott. Hasel, depositata in data 20 aprile 2000, in atti;
- ricorrente -
contro
PIBERPLAST S.P.A., in persona del legale rappresentante
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo
studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, rappresentata e difesa
dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1779/99 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 29/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli Avvocati Reinhard GEBHARD, Lidia CIABATTINI, per delega
dell'avvocato Paolo TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Sul gravame della JAZBINSEK GMBH, la Corte d'appello di Milano, con sentenza
del 29 giugno 1999, data anche questa del contraddittorio delle parti, disattese
l'impugnazione, confermò la contestata pronuncia del primo giudice.
La corte distrettuale, dopo aver rilevato doversi ritenere che nella fattispecie "si
tratta di un normale contratto di vendita al quale si applica la Convenzione di
Vienna" dell'11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva sia in Italia, con L.
11.12.1985 n. 765, sia in Germania, e ciò in conformità con quanto riconosciuto
in prime cure dalla stessa appellante, motivò l'adottata decisione evidenziando,
in definitiva, ricavarsi dal tenore delle pattuizioni contrattuali intercorse fra le
parti circa la messa in funzione ed il collaudo dell'impianto in controversia e
circa le modalità ed i tempi del pagamento del relativo prezzo, che la consegna
del bene compravenduto, e, quindi, l'adempimento, assunto, mancato,
dell'obbligazione dedotta in giudizio doveva avvenire in territorio italiano (in
Voghera, nello stabilimento della compratrice), e che da ciò doveva trarsi la
conseguenza della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, perché,
alla stregua della convenzione cennata, nonché della convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968 (art. 5, n. 1), resa esecutiva in Italia con L. 21.6.1971
n. 804, nelle vertenze attinenti, come quella discussa, ad obbligazioni
contrattuali, il convenuto domiciliato, come la JAZBINSEK GMBH, in uno Stato
contraente può essere citato in un altro Stato contraente davanti al giudice del
luogo in cui l'obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita. La
JAZBINSEK GMBH ricorre, con un articolato motivo, per la cassazione della
richiamata sentenza d'appello, notificatale il 14 febbraio 2000.
La PIBERPLAST s.p.a. resiste al ricorso, notificatole il 12 aprile 2000, con
controricorso del 19 maggio 2000.
La controricorrente ha depositato memoria.Diritto
La società summenzionata evidenzia, innanzi tutto, che la "decisione
(censurata) non può che definirsi carente nella motivazione in quanto omette
di pronunciarsi sulle molteplici problematiche sollevate in appello, qualifica assai
semplicisticamente... il rapporto contrattuale (controverso) quale
compravendita, individua il locus destinatae solutionis in pregio alle risultanze
documentali ,..., senza alcun riferimento alle norme specifiche da applicarsi ed
alla obbligazione dedotta in giudizio": segnatamente, fa presente che "il
contratto di cui si controverte non può essere semplicisticamente inquadrato
nella compravendita, dato che il dispositivo... prodotto ad hoc da (essa)
esponente doveva interagire con altri dispositivi - pressa realizzata da una FAHR
- BUCHER - da assembleare in Germania... a cui doveva essere interfacciato
uno stampo (Piberplast) per approntare una macchina capace di compiere una
serie di operazioni in continua ..."; sostiene che, "in virtù della preponderante
e caratterizzante importanza della collaborazione a tre, sia in fase progettuale
e costruttiva, sia in fase di montaggio e di messa in funzione", devesi ritenere
che "ciò di cui si controverte non è la semplice consegna di macchinario", ma
la realizzazione di un dispositivo complesso, connotato "da un'elevata
componente tecnologica, dall'unicità della realizzazione, dall'esigenza (delle
relative componenti) di interagire fra loro al fine di formare un unico impianto
produttivo"; prospetta che, proprio in ragione delle caratteristiche della cosa in
oggetto del negozio discusso, la consegna del dispositivo di cui trattasi e del
macchinario cui lo stesso fu aggregato, secondo le pattuizioni contrattuali,
doveva essere, e venne, eseguita in Germania, presso lo stabilimento della
sunnominata FAHR - BUCHER; lamenta la carenza di motivazione della
pronuncia contestata sui temi richiamati ed accampa aver la corte d'appello
errato nel ravvisare in Voghera il luogo di consegna del bene negoziato in una
situazione in cui detto luogo, alla stregua del materiale istruttorio acquisito,
resta individuabile in Gottmadingen, località compresa in territorio tedesco. La
ricorrente, quindi, dopo aver denunciato aver la corte distrettuale omesso "ogni
indicazione delle specifiche norme della convenzione di Vienna sulla base delle
quali si è venuta a determinare la giurisdizione del giudice italiano", sulla
premessa che "la determinazione della legge applicabile al contratto (discusso)
viene in rilievo ai fini del presente giudizio in relazione all'art. 5 n. 1 della
convenzione di Bruxelles del 27.09.68 che prevede che il convenuto domiciliato
nel territorio di uno Stato contraente possa essere citato in un altro Stato
contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita", allega che "la
legge applicabile al contratto in oggetto, ai sensi dello art. 4, commi 1 e 2, della
Convenzione di Roma del 19.06.80, è la legge tedesca, che è la legge del paese
(Germania) con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto"; del
paese, cioè, in cui ha sede la parte tenuta a fornire la prestazione caratteristica
ed in cui, alla stregua di detta legge, deve essere eseguito il pagamento del prezzo.
La società ridetta soggiunge che, se pure la situazione controversa potesse
essere ricondotta nella sfera di operatività della normativa di cui alla
convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, "non sussistono norme dalle quali
possa dedursi che l'obbligazione contrattuale dovesse essere adempiuta in Italia
e, quindi, che sussista la giurisdizione italiana", posto che il trattato
internazionale citato "nello stabilire il luogo di consegna dei beni, rimanda, in
primo luogo, all'eventuale pattuizione contrattuale", e, nella fattispecie, nel
contratto di cui è causa risulta inserita una clausola recante l'obbligo di essa
deducente, alienante, di consegnare il bene negoziato alla controparte in una
località compresa in territorio germanico, ossia presso la sede della più volte
nominata FAHR - BUCHER.
La ricorrente conclude adducendo che, quand'anche la pretesa ex adverso
coltivata potesse essere ritenuta integrante azione intesa a far valere la
garanzia per, presunti, vizi della cosa comprata. dovrebbe sempre ravvisarsi la
giurisdizione del giudice tedesco, stante la compenetrazione esistente fra le
obbligazioni di consegnare la cosa negoziata e di garantire l'immunità da vizi
che nella vendita gravano sull'alienante.
La controricorrente sostiene, quindi, che, risultando la domanda da sè azionata
volta ad ottenere la risoluzione del contratto in controversia per vizi della cosa
negoziata, nonché il ristoro dei danni correlativi, il luogo destinatae solutionis
deve essere, e correttamente dal giudice del merito è stato, identificato in
quello della consegna della cosa ridetta; che, d'altronde, essendosi configurato
il contratto in argomento come vendita internazionale di cosa mobile, la "lex
cause" risulta essere stata ortodossamente ricercata nella normativa di cui alla
convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, resa esecutiva sia in Italia, con L.
11.6.1985 n. 765, sia in Germania, paesi di rispettiva appartenenza delle
società contendenti, per la quale il luogo di esecuzione dell'obbligazione
gravante sull'alienante va individuato, innanzi tutto, in base alla volontà
manifestata al riguardo dai contraenti; che, nella fattispecie, tenuto conto del
tenore delle pattuizioni contrattuali, il ripetuto luogo risulta stabilito nella sede
di essa deducente, in Voghera; che, pertanto, è da avere per incontestabile la
giurisdizione del giudice italiano.
La PIBERPLAST s.p.a. assume, ancora, che la competenza giurisdizione di
quest'ultimo giudice andrebbe ravvisata anche a mente della normativa
ricavabile dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva in Italia con L. 18.12.1984 n. 975,
afferendo la delibata vertenza a contratto concluso e da eseguirsi in Italia,
avente, perciò, con tale paese il collegamento più stretto, e, altresì, in base alla
legislazione germanica, avuto riguardo alla natura dell'azione (di garanzia per
vizi della cosa compravenduta) da sè esperita.
Ed invero, a mente dell'art. 5 della convenzione in discorso, il convenuto
domiciliato in uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato
contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata, o deve essere, eseguita: tale luogo
deve essere determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione
controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (cfr., in tal senso,
ex multis, Corte di giustizia C.E., sent. 28.9.1999 in causa C- 440/97, nonché
Cass. SS.UU. civ., sent. n. 58 del 10.3.2000). Il luogo dove l'obbligazione qui
discussa è stata, o doveva essere, eseguita - appunto, in conformità alla legge
applicabile al rapporto di cui è causa secondo il diritto internazionale privato
italiano - si determina alla stregua della convenzione di Roma del 19 giugno
1980, ratificata in Italia con L. 18.12.1984 n. 975, la quale, nell'art. 4, n. 1,
reca che, se, come nella fattispecie, la legge destinata a regolare il contratto
non risulti scelta pattiziamente dalle parti, le obbligazioni contrattuali devono
intendersi assoggettate alla disciplina ricavabile dalla legge del paese con il
quale il contratto presenta il collegamento più stretto (cfr., in terminis, Cass.
SS.UU. civ., sent. n. 7714 del 6.8.1998 e successive conformi).
Nel caso in discussione, appare indubitabile essere l'Italia il paese con il quale
il negozio considerato presenta il collegamento più stretto.
In proposito, va tenuto conto dei dati, incontroversi o, comunque, documentati,
di seguito richiamati.
Il negozio - da avere per configurato come vendita (di cosa futura da realizzare
dalla alienante), secondo quanto accertato dal giudice del merito con
declaratoria cui l'attuale ricorrente non ha potuto, e saputo, contrapporre
allegazioni portanti una diversa specifica definizione del negozio - ha avuto per
oggetto la fornitura di una macchina da inserire in un dispositivo complesso,
funzionalmente destinato a meccanizzare e ad accelerare la produzione di
contenitori di plastica per yogurt, la quale doveva essere idonea all'uso per cui
la acquirente la aveva comprata; l'obbligazione pattiziamente assunta dalla
venditrice consisteva, non nella semplice consegna della cosa negoziata ma,
anche, e soprattutto, nel montaggio e nella concreta messa in funzione della
macchina ad opera di suoi tecnici, i quali dovevano, altresì, istruire il personale
della acquirente alla relativa utilizzazione, nonché garantirne il buon
funzionamento (sorgendo soltanto nel constatato adempimento di questo
l'obbligo della compratrice di versare il saldo del prezzo).
Tutto ciò considerato, e ritenuto che le obbligazioni della venditrice non si
esaurivano nel trasferimento della proprietà e nella mera materiale consegna,
ma comprendevano anche gli impegni, fondamentali nella economia del
contratto, della installazione e della concreta messa in funzione della macchina
negoziata presso lo stabilimento dell'acquirente e di garantire a questa il
relativo buon funzionamento, è da avere per fermo essere certamente l'Italia
il paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, posto che
gli impegni cennati dovevano essere, e per ciò che concerne l'installazione e la
concreta messa in opera sono stati, adempiuti in Italia (in Voghera, presso
l'opificio della PIBERPLAST s.p.a.).
Da ciò, giusta quanto altra volta statuito da queste Sezioni unite con riferimento
a fattispecie omologa a quella di che trattasi (cfr., Cass. SS.UU.. civ., sent. n.
58 del 2000, cit.), discende che deve ravvisarsi la giurisdizione del giudice italiano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della
Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 GIU. 2002
Pace Law School
Institute of International Commercial Law - Last updated November 7, 2007