Case text (original Italian text)
Tribunale di Pavia 29 dicembre 1999
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notifcato il 17 novembre 1998 la s.r.l. Tessile 21 in liquidazione (già Hertess s.r.l.) conveniva in giudizio la S.A. Ixela di Atene esponendo di vantare un credito di L. 15.685.060 nei confronti di quest' ultima per la vendita di tessuti d'alta moda, dei quali la convenuta non aveva saldato il pagamento del prezzo nonostante reiterate richieste, anche a mezzo di legale. In particolare l'attrice sosteneva che era stata fornita merce per un prezzo complessivo di L. 21.209.860, e che dedotta la somma già pagata, residuasse il debito capitale nei termini sopra indicati, oltre ad interessi maturati.
Chiedeva pertanto la condanna della S.A. Ixela al pagamento della somma suddetta con interessi legali e svalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo.
Pur regolarmente citata, la convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento dell'attrice; si costituiva quindi, con autorizzazione del giudice delegato, il fallimento Tessile 21.
Dopo istruzione probatoria meramente documentale, la causa passava in decisione sulle conclusioni di parte attrice sopra riportate.
Motivi della decisione
Poiché il rapporto contrattuale dedotto in giudizio è un rapporto internazionale, questo giudice deve innanzitutto individuare la disciplina sostanziale applicabile al rapporto medesimo. Con riferimento a questa questione non può condividersi il richiamo fatto da parte attrice alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, quale insieme di disposizioni al quale ricorrere per determinare il diritto applicabile.
E ciò non soltanto perché le norme di conflitto rilevanti in materia di compravendita internazionale non sono quelle previste dalla Convenzione di Roma, ma semmai quelle previste dalla Convenzione dell' Aja del 15 giugno 1955 (ratificata con L. 4 febbraio 1958, n.50 ed entrata in vigore il lº settembre 1964) che, in virtù sia dell'art. 21 della stessa Convenzione di Roma sia dell'art. 57 della L. 218/1995 prevalgono sulle norme di conflitto poste dalla Convenzione di Roma, ma anche perché al ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato deve preferirsi quello a norme di diritto materiale uniforme (create da convenzioni internazionali) che in ragione della loro specialità prevalgono sulle norme di conflitto.
Poiché in Italia vige la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765, entrata in vigore il 1º gennaio 1988, occorre innanzitutto determinare se questa sia applicabile.
Questa Convenzione si applica ai contratti di compravendita di beni mobili (corporali) conclusi tra parti aventi la loro sede d'affari in Stati diversi a condizione che questi Stati siano entrambi Stati contraenti (art. 1, comma I, lett. a)) o che le norme di diritto internazionale privato del foro riniviino al diritto di uno Stato contraente (art. 1, comma 1, lett. b)). Pur non essendo la Convenzione applicabile in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. a) in quanto al momento della conclusione del contratto la Grecia non risultava essere Stato contraente (infatti la Grecia ha ratificato la Convenzione solo il 1º febbraio 1999), la sua applicabilità non è infatti applicabile (quale diritto italiano) in virtù dell' art. 1, comma I, lett. b), giacché le norme di diritto internazionale privato italiano rinviano alla legge del venditore italiano quale diritto applicabile (art. 3, comma 1 della Convenzione dell'Aja del 1955), ossia alla legge di uno Stato che al momento della conclusione del contratto risultava essere Stato contraente.
Parte attrice ha provato di aver venduto alla convenuta i tessuti per i quali ha emesso le fatture n. 768/97 e 190/98 e di vantare un credito per tale vendita di L. 15.685.060. Infatti è stato prodotto in causa, oltre alla fattura (doc. 2) un estratto autentico delle scritture contabili, regolarmente tenute, della Hertess s.r.l. dalle quali si evidenzia il credito nei termini indicati dall'attrice (doc. 8): tale documento costituisce prova sufficiente ai sensi dell'art. 2710 c.c.
È stata infine prodotta la copia di una lettera e di un fax di sollecito al pagamento da parte del legale dell'attrice, pervenute nell'estate 1998 alla convenuta (docc. 3 e 4); non risultano risposte di quest' ultima a tale richiesta. Il fatto che la convenuta non abbia ritenuto di fornire alcuna giustificazione né abbia ritenuto di costituirsi in giudizio conferma, secondo un ragionamento di ordine presuntivo, l'esistenza del credito nei termini indicati dall'attrice.
Ne deriva che, ai sensi degli artt. 53 e 62 della citata Convenzione delle Nazioni Unite la S.A. Ixela deve essere condannata a pagare al fallimento Tessile 21 la somma di L. 15.685.060.
Per quanto riguarda gli interessi sulle somme non pagate, va rilevato che la Convenzione delle Nazioni Unite prevede solo un generale diritto agli interessi, senza specificare quale sia il tasso da applicare. Alla luce del fatto che i redattori della Convenzione hanno intenzionalmente lasciato irrisolto il problema del tasso applicabile, come si evince dai lavori preparatori, non si può ritenere che si tratti di una delle materie che, in virtù dell' art. 7 comma II della Convenzione, dovrebbero essere regolate dai principi generali cui la Convenzione stessa si ispira. Si tratta invece di una questione per niente disciplinata dalla Convenzione e che quindi va risolta alla luce del diritto applicabile (da determinarsi in virtù delle norme di diritto intenzionale privato italiano) ossia alla luce del diritto italiano (quale diritto del venditore, al quale rinvia l'art. 3, comma I della Convenzione dell' Aja del 1955). Questa soluzione corrisponde del resto a quella adottata dalla giurisprudenza straniera (v. ad esempio Pretore della giurisdizone Locarno-Campagna 16 dicembre 1991) che, seppur non vincolante, va tenuta in considerazione come, d'altronde, richiesto dall'art. 7, comma I della Convenzione delle Nazioni Unite. Conseguentemente gli interessi vengono determinati nella misura del tasso legale vigente in Italia.
Con riferimento alla decorrenza degli interessi va rilevato che non occorre la messa in mora e gli interessi sono quindi dovuti dalle scadenze della fattura al saldo.
Nulla è invece dovuto a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria in quanto nel periodo che qui interessa i tassi annuali degli interessi legali sono sempre stati superiori agli indici di inflazione. D'altra parte l'attrice che ne aveva l'onere (artt. 7, comma 2 e 79 Convenzione delle Nazioni Unite), non ha provato un danno per il mancato pagamento e la Convenzione distingue nettamente tra interessi e danno (v. art. 78).
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Pace Law School
Institute of International Commercial Law - Last updated July 2, 2003